La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.
Tali disposizioni sono contenute nel Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013) che ha istituito il codice doganale dell'Unione (CDU) e nel Regolamento delegato (UE) 2446/2015 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013.
In particolare, l’art. 60 del CDU definisce i criteri per l’acquisizione dell’origine,confermando quelli già previsti dalla precedente disciplina comunitaria, ovvero i concetti di «prodotto interamente ottenuto» e di «ultima trasformazione sostanziale», prevedendo che «le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio» e definendo il concetto di ultima trasformazione sostanziale: «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
L’elenco dei prodotti interamente ottenuti, è invece disciplinato dall’art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015, mentre al successivo art. 32 si fa riferimento alle merci, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, rinviando ai dettagli contenuti nell’Allegato 22-01 per le regole di attribuzione d’origine di alcuni prodotti specifici.
I certificati per l'origine non preferenziale sono rilasciati in Italia dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
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